BMCR 2021.10.14

Die Gesetze der späten römischen Republik Von den Gracchen bis Sulla (133 – 80 v.Chr.)

, Die Gesetze der späten römischen Republik Von den Gracchen bis Sulla (133 - 80 v.Chr.). Studien zur Alten Geschichte, Band 28. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2020. Pp. 624. ISBN 9783946317623. €70,00.

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Il volume rappresenta una prosecuzione del lavoro – curato dalla stessa Marianne Elster per il periodo 366-134 a.C.[1] – di raccolta delle attestazioni delle leggi romane, raccolta che a sua volta si propone come una continuazione del volume di Dieter Flach sui secoli iniziali della Repubblica (509-367 a.C.).[2] Così come nel volume del 2003, qui si passano in rassegna le leggi (rogationes, leges e plebiscita, contraddistinti dalle loro denominazioni e numerati in ordine cronologico) approvate dalle – o semplicemente presentate come proposte alle – assemblee legislative romane e attestate nelle fonti, oppure di cui si supponga l’esistenza, per i decenni che vanno dall’età graccana a quella sillana. Il lavoro non intende svolgere una riflessione generale sul ruolo e sull’importanza delle leges publicae nella vita politica romana, né vuole proporre una valutazione approfondita della tradizione delle fonti: quest’ultime, come è noto, mostrano diversi aspetti problematici, soprattutto perché quelle letterarie sono alquanto indifferenti alle leges di diritto privato[3] e spesso riflettono il dibattito politico del momento.

La breve Prefazione (Vorwort, pp. VI-XI), pertanto, mette semplicemente in evidenza le peculiarità del periodo storico, caratterizzato da un’importante attività legislativa tribunizia (per Tiberio Gracco sono attestate otto disposizioni legislative, per Gaio Gracco diciassette, per Livio Druso padre tre, per Livio Druso figlio sei, per Lucio Apuleio Saturnino sette, per Publio Sulpicio Rufo quattro) e dalle 25 leges Corneliae sillane (nrr. 132-156, sezione preceduta da una Vorbemerkung a pp. 403-404 sul loro stato giuridico), dalla presenza di una fonte preziosa e ricca quale Cicerone, dalla testimonianza fornita da alcuni documenti epigrafici e dal richiamo ad alcune delle disposizioni legislative del periodo nelle più tarde compilazioni manualistiche o giustinianee. Spiccano pertanto le leggi agrarie (a partire dalla nr. 1, la celeberrima lex Sempronia agraria del 133 a.C.), quelle sulla concessione del diritto di cittadinanza, quelle coloniarie, quelle frumentarie, quelle giudiziarie (p. IX: “Offenbar sind in diesen Jahrzehnten bestimmte Themen besonders virulent … nämlich Landverteilung, Siedlungsprojekte, Getreideversorgung und das Verhältnis zu Latinern und Bundesgenossen”).

In un arco cronologico di 54 anni l’Autrice raccoglie la notizia di 166 leggi: una media, dunque, di tre leggi per anno,[4]indizio della “parzialità dell’informazione di cui disponiamo a proposito delle leges, che soffre gravemente della selezione operata dagli autori antichi”.[5] Questo è un caveat che ci deve esimere dall’utilizzare il catalogo della Elster come una lista ufficiale e completa. Per ognuna delle leggi censite sono forniti: il titolo attestato dalla tradizione (antica o moderna), che ovviamente potrebbe non corrispondere a quello originario;[6] i passi delle fonti pertinenti che riportano il testo della legge verbatim o parzialmente o ne fanno un accenno; una loro traduzione in tedesco (con l’eccezione di quelle attestate epigraficamente); un ampio commento sull’oggetto della legge, sul contesto storico e sulle problematicità della tradizione testuale, dove l’Autrice non esita a prendere direttamente posizione, anziché limitarsi a una rassegna delle principali posizioni storiografiche; infine un elenco di studi moderni in ordine alfabetico (non cronologico). Da notare che nel volume del 2003 il commento era più sintetico (dovuto probabilmente al maggior numero di leggi prese in considerazione). Le leggi di dubbia storicità o di cui l’autenticità è considerata controversa (relativamente poche: nrr. 5, 12, 21, 115, 120, 128-129, 139, 149, 153, 155) sono segnalate con un asterisco posto prima della denominazione della legge. Le ultime leggi recensite nel volume (nrr. 160-166) riguardano quelle di datazione incerta. Il volume si chiude con un Anhang che comprende la Bibliografia (pp. 511-557), un elenco delle denominazioni delle leggi ordinato cronologicamente e per temi (pp. 558-568), infine un Register con l’indice delle fonti, dei nomi degli individui menzionati e dei soggetti (pp. 569-582).

L’impianto dell’opera è quello di Giovanni Rotondi:[7] il suo volume è rimasto sempre un punto di riferimento per la raccolta delle leggi di età repubblicana, ma chiaramente necessita ormai di un aggiornamento e di una profonda revisione. E infatti recentemente sono sorti progetti di nuova palingenesi delle leges: oltre alla raccolta delle leggi curata da Michael Crawford,[8] l’iniziativa più interessante è la schedatura commentata delle leggi comiziali presente nella banca dati LEPOR (che prevede di raggiungere 800 notizie),[9] diretta dal compianto Jean-Louis Ferrary, da Philippe Moreau e da Yann Rivière, con l’ausilio di un’équipe anglo-franco-italiana. Un’altra elencazione aggiornata delle leges romane è presente nell’Appendix C del volume di Callie Williamson,[10] in particolare alle pp. 459-465 per il periodo che qui interessa, ma che non riporta il testo delle fonti né presenta alcun commento puntuale, se non nel testo del volume, e a un rapido riscontro appare carente di alcune notizie censite dalla Elster. In rapporto alla raccolta del Rotondi, il progresso del volume qui preso in esame è dunque notevole:[11] la notizia per ogni singola legge si accresce del testo dei Testimonia riprodotti per esteso e tradotti (in alcuni casi si citano alcuni passi di autori antichi non presi in considerazione dal Rotondi), del commento approfondito e di ampie indicazioni bibliografiche (entrambi mancanti in Rotondi). Inoltre, alcune notizie di leggi non sono presenti nel Rotondi, mentre altre sono state accorpate tra di loro o attribuite a un altro contesto cronologico (l’ordine di presentazione delle singole leggi per anno è infatti diverso da quello del Rotondi).

Vediamo alcune differenze rispetto alle notizie incluse nel volume del Rotondi. Non nota al Rotondi era ovviamente la lex Porcia de provinciis magistratuum (nr. 46), citata nel frammento da Cnido, col. III, linn. 3-15, della lex de provinciis praetoriis (nr. 86; RS, nr. 12); inoltre il frammento di una lex da Taranto, identificata con una lex repetundarum (nr. 53) e pubblicata da Renato Bartoccini nel 1947 (RS, nr. 8). La Elster ritiene esistita una lex Sempronia de horreis (nr. 32), che Rotondi (p. 312) includeva nella lex Sempronia frumentaria, e una lex Sempronia ne qui iudicio circumveniretur (nr. 34), escludendo la lex Sempronia de sicariis et veneficiis presupposta dal Rotondi (p. 310). Non incluse nel catalogo del Rotondi erano inoltre una lex Mamilia de limitibus del 109 (nr. 66) e una lex Appuleia de Q. Caecilio Metello del 100 a.C. (nr. 85). La Elster non considera necessaria l’esistenza di una lex Cornelia de provinciis ordinandis (nr. 139), ritenuta invece autentica dal Rotondi (p. 353).

Per quanto riguarda l’autenticità delle disposizioni legislative, la Elster accetta la lex de iurisdictione triumviris obroganda (sic!, nr. 13; cfr. Rotondi, p. 303), mentre considera non necessaria una lex Sempronia de P. (e non M.)Popillio Laenate (nr. 21) accolta dal Rotondi (p. 309); la lex Sempronia de abactis (Rotondi, p. 308) è considerata una disposizione rimasta allo stato di rogatio dalla Elster (nr. 19); come rogatio è considerata pure una proposta del tribuno L. Appuleio Saturnino (nr. 79), classificata come lex dal Rotondi (p. 330); infine la Elster accetta una lex Aufeia de provincia Asia (nr. 27), considerata una rogatio non trasformata in legge dal Rotondi (p. 309). Va posta al 146 a.C., così come fa la Elster (nr. 204, pp. 428-429, del volume del 2003), la lex Livia de agris Africanis (Rotondi, p. 322);[12] l’Autrice data inoltre correttamente al 104 o 101 a.C., in base agli studi più recenti, la lex Servilia Glauciae repetundarum (nr. 82) che Rotondi attribuiva al 111 a.C. (p. 322). Il plebiscitum Atinium de tribunis plebis, posto dal Rotondi al 102 a.C. (pp. 330-331), è invece giustamente assegnato a una data incerta dalla Elster (nr. 92, pp. 206-208, del volume del 2003).

Non condivisibile la scelta della Elster di inserire una lex de civitate Minato Magio danda (nr. 107) di approvazione comiziale della concessione della cittadinanza viritim all’avo di Velleio Patercolo, Munatius Magius: giustamente Rotondi (p. 491) l’aveva classificata come lex data di un magistrato in applicazione della lex Iulia nota dal bronzo di Ascoli (da identificarsi o meno con la lex Iulia de civitate del 90 a.C.) oppure della lex Calpurnia (nr. 106) nota da Sisenna, frg. 120 Peter. Non è nemmeno attestata dai due passi citati (Liv. Per. 77; Cic. Catil. 2.20) una lex Cornelia de coloniis deducendis(nr. 123), probabilmente un provvedimento emanato direttamente da Silla o inserito nelle leggi agrarie. Sulla lex Titia de tutela (nr. 89) rinvio alle mie osservazioni,[13] dove ritenevo che potesse essere attribuita quanto meno a P. Titius, tr. pl.43 a.C., e inoltre che la lex Iulia de tutela dovesse essere considerata anteriore (forse cesariana?).

Mancano nella raccolta alcuni dei frammenti delle leggi epigrafiche incluse nella collezione dei Roman Statutes, che invece sono presenti nell’elenco della Williamson, quasi tutti probabilmente parti di leges repetundarum che si datano tra l’età graccana e la guerra sociale: Nicotera A e B (RS, nrr. 3 e 4); Firenze A e B (RS, nrr. 5 e 6); Chiusi a-d (RS, nr. 9); Falerio I A (RS, nr. 10); Bauer A (RS, nr. 11). Infine, se un’altra pecca si può trovare nel volume, è la mancanza di alcuni studi specifici, relativi specialmente agli ultimi decenni, nella bibliografia presente in calce alle singole notizie. Per fare solo alcuni esempi, sulla lex agraria epigrafica di età graccana (nr. 61) va preso in considerazione lo studio approfondito di Simone Sisani;[14] sulla lex Fabia de plagiariis (nr. 160), importante è ora l’intervento di Georgy Kantor;[15] sulle leges de sepulcro C. Poplicii Bibuli (nr. 163), Visellia (nr. 164) e Cornelia (municipalis) (nr. 165) si consulti la bibliografia delle schede EDR (Epigraphic Database Roma) 103885, 109057 e 167080; in calce alla notizia sulla lex de civitate Cn. Publicii Menandri (nr. 166) non si trovano gli studi più importanti, che si possono trovare citati da Umberto Laffi in un suo contributo.[16]

Quest’ultima osservazione fa capire come progetti di una tale portata, dato il numero elevato di questioni storico-giuridiche che sollevano, andrebbero possibilmente affrontati in un lavoro di équipe (teste il progetto LEPOR). Ma il reale valore del volume resta. La fatica della Elster merita davvero un grande apprezzamento per il notevole lavoro speso nel raccogliere e presentare le testimonianze sulle delibere delle assemblee romane; inoltre, vale certamente di essere segnalata e apprezzata la scelta di non contentarsi di una spiegazione di maniera, una scelta che in alcuni casi può tuttavia rivelarsi rischiosa, soprattutto quando non si trova il corretto equilibrio tra la ricostruzione della cornice storica in cui il singolo provvedimento si inserisce e quella del dato giuridico.

Notes

[1] Die Gesetze der mittleren romischen Republik. Text und Kommentar, Darmstadt 2003.

[2] Die Gesetze der frühen römischen Republik. Text und Kommentar, Darmstadt 1994.

[3] Così in Livio, come mostrato da Jean-Louis Ferrary, “La législation romaine dans les livres 21 à 45 de Tite-Live” in Th. Hantos (hrsg.), Laurea internationalis. Festschrift Jochen Bleicken zum 75. Geburtstag, Stuttgart 2003, pp. 107-142.

[4] Includendo pure quelle dubbie. Nel periodo di 233 anni (366-134 a.C.) coperto dal volume del 2003, le leggi censite dalla Elster sono 231, per una media di una legge all’anno.

[5] Dario Mantovani, “Legum multitudo e diritto privato. Revisione critica della tesi di Giovanni Rotondi” in J.-L. Ferrary (cur.), Leges publicae. La legge nell’esperienza giuridica romana, Pavia 2011, p. 709.

[6] Il rischio di considerare autentiche molte denominazioni di leges, che sono invece ideazioni convenzionali degli studiosi, traspare a più riprese dalle riflessioni della Elster.

[7] Leges publicae populi Romani. Elenco cronologico con una introduzione sull’attività legislativa dei comizi romani, Milano 1912.

[8] Roman Statutes, London 1996.

[9] LEges POpuli Romani: base de données sur les lois comitiales du peuple romain accessibile fino a poco tempo fa a un indirizzo web ospitato dalla piattaforma TELMA non più funzionante: ora la direzione del progetto, a seguito della scomparsa di J.-L. Ferrary, è stata assunta da Dario Mantovani.

[10] The Laws of the Roman People. Public Law in the Expansion and Decline of the Roman Republic, Ann Arbor 2005.

[11] È un peccato, tuttavia, che la Elster non riporti una tabella di raffronto tra le notizie di leggi presenti nel suo volume e in quello del Rotondi.

[12] Discussione a p. 136, n. 578.

[13] Seleuco di Rhosos. Cittadinanza e privilegi nell’Oriente greco in età tardo-repubblicana, Pisa 2006, pp. 136-137.

[14] L’ager publicus in età graccana (133-111 a.C.). Una rilettura testuale, storica e giuridica della lex agraria epigrafica, Roma 2015.

[15] SEG LV 1452, ll. 32–34, and the Crime of Plagium in the late Republic, «ZPE» 184 (2013), pp. 219–224.

[16] Umberto Laffi, Perdere la cittadinanza, «Index» 46 (2018), p. 21, n. 54.