Il volume, nato dall’ampliamento e dalla rielaborazione di una tesi di specializzazione discussa presso la Scuola Archeologica Italiana di Atene nel giugno 2004, presenta una selezione di documenti epigrafici relativi all’intervento diretto o indiretto di Roma nelle controversie di natura territoriale sorte tra le comunità greche in Grecia e Asia Minore nel II secolo a.C. Si tratta, come lo stesso Autore avverte nell”Introduzione’ (pp. 13-16), di una scelta di documenti, in quanto sono stati esclusi i casi attestati dalle fonti letterarie1 e i casi che, ‘pur avendo implicazioni anche territoriali, si inseriscono in realtà in contrasti più generali’ (p. 14), come quelli tra Sparta e la Lega achea.2
Nel volume sono analizzati in dettaglio dodici casi, sette provenienti dalla Grecia (nrr. 2-6, 10-11) e cinque dall’Asia Minore (nrr. 1, 7-9, 12); altri otto casi, nei quali la presenza di Roma o la natura della contesa è incerta, sono inclusi e analizzati in maniera più sintetica nell’appendice finale ( Addenda et incerta A-H, pp. 148-163), per un totale di venti casi (‘Parte I. Le testimonianze epigrafiche’, pp. 17-163). Chiudono il volume: una ‘Tabella riassuntiva’ delle controversie esaminate (pp. 217-222); una ‘Bibliografia’ (pp. 223-236); utili ‘Indici’ delle fonti letterarie, delle fonti epigrafiche, dei nomi, dei luoghi e delle parole greche divise per nomi, toponimi ed etnici, divinità e termini notevoli (pp. 237-251); 12 mappe illustranti le regioni e le località menzionate nel testo (pp. 253-260).
Ogni singolo documento epigrafico preso in esame è corredato di un lemma iniziale (descrizione del supporto lapideo, edizioni del testo e bibliografia aggiornata), di un apparato critico, di una traduzione italiana e di un commento storico-epigrafico. I modelli ai quali si riallaccia Camia sono sicuramente da individuare nella nota raccolta dello Sherk3 e nel recente lavoro sull’arbitrato interstatale della Ager (già menzionato alla nota 2). Tuttavia, il lettore deve tener conto del fatto che Camia (come a suo tempo la Ager) non ha ricontrollato autopticamente i documenti analizzati (l’edizione di riferimento è indicata nel lemma con un asterisco, come nel volume della Ager) e che quindi l’apparato critico prende in considerazione le diverse letture o proposte di integrazione avanzate dagli editori precedenti senza una discussione della loro validità.
Lo scopo dell’Autore, proprio in considerazione del fatto che raccolte recenti hanno già preso in esame molti dei casi qui esaminati,4 non è tuttavia quello di rieditare o ristudiare i documenti, quanto piuttosto quello di valutare il peso della presenza di Roma nella risoluzione delle controversie territoriali greche e, inoltre, di stabilire se le autorità romane avessero inteso servirsi dell’istituto dell’arbitrato per incrementare la potenza di Roma in Oriente. Nella ‘Parte II. Il ruolo arbitrale di Roma: analisi storica’ (pp. 165-215), Camia analizza le richieste di appello al senato romano da parte delle poleis greche, individuando due modalità di richiesta (in alcuni casi le parti si appellavano insieme a Roma, in altri casi uno solo dei due contendenti prendeva autonomamente l’iniziativa di rivolgersi al senato), e il modo in cui il senato rispondeva all’appello (si possono individuare tre modalità: quasi sempre il senato assegnava il ruolo di arbitro a una terza città ex senatus consulto; altrimenti poteva affidare l’opera di mediazione della controversia a legati; più raramente, il senato si occupava direttamente del caso).
Quando l’incarico di dirimere la controversia veniva affidato a una terza città, il senato fissava una sorta di formula alla quale doveva attenersi la città arbitro; questa formula si ispirava alle formule interdittali del diritto civile, in particolare alla formula dell’ interdictum uti possidetis (pp. 199-200); a questo proposito, Camia non sembra aver utilizzato il lavoro di A. Bignardi,5 in particolare le pp. 163-171 per il caso nr. 3 (controversia territoriale tra Sparta e Messene) e le pp. 147-163 per il caso nr. 7 (controversia tra Priene e Magnesia sul Meandro).
Le conclusioni (in particolare pp. 210-215), alle quali l’Autore perviene dall’analisi dei casi discussi sulle modalità di intervento e sul ruolo arbitrale di Roma nelle controversie territoriali del II sec. a.C., mostrano come Roma provasse scarso interesse nei confronti delle dispute locali greche e non volesse impegnarsi direttamente nella risoluzione dei casi; in generale, Roma operava ‘nel segno della conservazione dello status quo‘ (p. 177) e adottò un approccio minimalista (p. 193), non snaturando l’istituto dell’arbitrato. Roma, in definitiva, non parve approfittare del suo ruolo di arbitro come mezzo di potere e di limitazione della libertà delle città greche; lo dimostra il fatto stesso che in questo periodo continuarono a esserci arbitrati giudicati senza l’intervento del senato romano e che furono le stesse città greche a rivolgersi a Roma per risolvere le dispute che sorgevano tra di loro.
Oltre a questo lavoro di sintesi, che ha portato l’Autore a formulare le conclusioni appena esaminate, apprezzabile è anche la traduzione italiana dei testi, in quanto per molti di essi non risultava ancora disponibile, per altri migliora quella già esistente.6 La traduzione, come giustamente nota l’Autore nell”Introduzione’ (p. 15), è ‘indispensabile, in quanto essa è già una forma di interpretazione del documento’; sarebbe stato comunque opportuno segnalare per i documenti presi in considerazione le traduzioni disponibili in lingua moderna.7
Si lamenta purtroppo la mancanza, nel testo delle traduzioni, del numero delle linee, che avrebbero facilitato al lettore il raffronto tra il testo greco e la traduzione. Inoltre, sempre nelle traduzioni in italiano, i termini integrati nel testo greco non sono inseriti tra parentesi quadre, in questo modo presentando come esistente un testo che invece è ricostruito. A titolo esemplificativo, si confrontino il testo e la traduzione della lin. 113 della controversia tra Mileto e Priene degli anni 90 a.C. (caso nr. 12: Ager, Interstate Arbitrations, cit., nr. 171) sottoposta all’arbitrato di Eritre e poi successivamente all’arbitrato di Sardi. Sarebbe stato opportuno editare la traduzione ‘né il Senato ha fatto alcuna concessione ai pubblicani’ (p. 140) nella forma seguente: ‘né [il Senato] ha fatto alcuna [concessione] ai pubblicani’ in quanto i due termini sono stati integrati dal primo editore nel testo greco (e probabilmente anche in maniera non appropriata: estraneo all’uso greco, o quanto meno senza riscontro, è sia il significato proposto per
Queste considerazioni mi portano a rivolgere un altro appunto al lavoro di Camia: sicuramente una maggiore dimestichezza con i termini dell’amministrazione romana resi in greco nei documenti ufficiali8 avrebbe giovato a evitare alcune sviste. Non è infatti possibile tradurre come ‘al pretore’ (p. 98) l’espressione
Seguono ora alcune osservazioni sui singoli documenti presi in esame nel volume. Il caso nr. 1 ( I. Mylasa, nr. 134), un frammento di iscrizione che potrebbe riferirsi a una controversia tra Milasa e Stratonicea, in realtà rimane incerto, come ammette lo stesso Autore (p. 21), in merito a cronologia, contesto storico, modalità di coinvolgimento di Roma e, infine, autorità emittente.10 Il caso nr. 2 si riferisce alla soluzione di una controversia tra Sparta e Megalopoli (163/146 a.C.) affidata probabilmente al giudizio arbitrale degli Achei (Ager, Interstate Arbitrations, cit., nr. 137; ma cfr. anche i nrr. 135 e 136, non segnalati dall’Autore); il documento era già stato studiato dall’Autore in una precedente pubblicazione.11
Il nr. 3 è il giudizio arbitrale di Mileto (Ager, Interstate Arbitrations, cit., nr. 159) su una controversia territoriale tra Sparta e Messene (probabilmente del 138, più che del 140 a.C.); la lettera dei Milesii a Elide contenente una copia del verdetto arbitrale (linn. 29-40) è edita anche in Milet VI.3, nr. 1054. Nella discussione della datazione di tre documenti,12 Camia si basa sulla presenza nel testo del nome di pretori romani, ma manca di far riferimento ai preziosi volumi di Brennan sulla pretura a Roma;13 in particolare, a proposito di P. Cornelio Blasione nel caso nr. 4, va notato che Brennan a p. 343, nt. 31 accetta la datazione ribassista proposta da Mattingly e che anche Camia fa sua (pp. 49-50).
Nei testi inclusi e commentati al nr. 6 (controversia tra Delfi e Fligonio-Ambrisso), Camia avrebbe potuto inserire anche D. Rousset, Le territoire de Delphes, cit., nr. 6 (datazione: ca. 117 a.C.; Camia accenna brevemente a questo documento a p. 68, nt. 161). Il testo riguarda una controversia relativa alla delimitazione della hiera chora d’Apollo, limitrofa ai territori di Anticira, Ambrisso, Delfi e Anfissa, affidata al giudizio arbitrale degli ieromnemoni sulla base di un senatoconsulto di cui fu relatore Manio Acilio.
Su I. Priene, nrr. 37 e 38 (cfr. Ager, Interstate Arbitrations, cit., nr. 74), a più riprese citati dall’Autore nel commento al caso nr. 8 (controversia fra Priene e Samo14) si veda ora l’esauriente monografia di A. Magnetto, L’arbitrato di Rodi fra Samo e Priene, edizione critica, traduzione e commento, Pisa 2008, che ripropone con nuove argomentazioni (pp. 75-80) la datazione tradizionale (metà degli anni 190 a.C.), mentre Camia (p. 93) si allinea alle posizioni di Bresson e Habicht preferendo una datazione nella seconda metà degli anni 180 a.C.
A proposito dei due decreti, rinvenuti nel santuario di Claro e pubblicati nel 1989 dai Robert (vd. nota 9), che onorano due concittadini di Colofone, Polemeo e Menippo, e testimoniano una serie di controversie tra la polis e le città vicine, tra cui Metropoli, negli anni 130-120 a.C. (caso nr. 9), l’Autore aderisce alla tesi della Ager, Interstate Arbitrations, cit., nr. 162, ritenendo alla fine più verosimile che in questo caso l’intervento del senato romano si sia configurato nelle forme di un vero e proprio arbitrato (p. 105). Tuttavia, come è stato correttamente precisato da Gauthier,15 le ambasciate di Menippo a Roma ‘s’insèrent malaisément dans une étude sur l’arbitrage international (L. e J. Robert, dans leur commentaire, ne prononcent pas le mot)’. Alla bibliografia citata a p. 97 si aggiunga ora lo studio delle clausole più propriamente giudiziarie da parte di U. Laffi.16 Lo stesso Laffi ha in corso di pubblicazione una monografia dedicata interamente a un riesame approfondito di I. Pergamon, nr. 268 (Ager, Interstate Arbitrations, cit., nr. 170),17 che è il caso G della sezione Addenda et incerta (pp. 158-160): questi documenti, che si datano al governatorato d’Asia di Mucio Scevola e non riguardano una controversia territoriale, vanno sicuramente esclusi dai casi raccolti da Camia
Il volume si fa apprezzare per la precisione e la chiarezza nella distribuzione del materiale esaminato. Interessanti e ben articolate sono le conclusioni raggiunte dall’Autore. La raccolta rappresenta uno strumento di lavoro indispensabile per gli studiosi italiani, in quanto, come già osservato, fornisce la traduzione completa dei 12 casi analizzati in dettaglio; ripropone inoltre all’attenzione degli studi di epigrafia alcuni documenti ormai da troppo tempo non più esaminati nel testo (come il nr. 12) e che meriterebbero certamente una ripresa da parte degli specialisti del settore.
Notes
1. Tuttavia, una fonte letteraria (Polyb. 22.15) è inclusa tra gli Addenda et incerta, C, p. 151.
2. Ad es. S. L. Ager, Interstate Arbitrations in the Greek World 337-90 B.C., Berkeley 1996, nrr. 96, 111 e 147: BMCR 97.10.06.
3. R. K. Sherk, Roman Documents from the Greek East. Senatusconsulta and Epistulae to the Age of Augustus, Baltimore 1969.
4. Ager, Interstate Arbitrations, cit.; A. Chaniotis, Die Verträge zwischen kretischen Poleis in der hellenistischen Zeit, Stuttgart 1996; ISE, III; D. Rousset, Le territoire de Delphes et la terre d’Apollon, Paris 2002.
5. A. Bignardi, ‘Controversiae agrorum’ e arbitrati internazionali. Alle origini dell’interdetto ‘uti possidetis’, Milano 1984.
6. Una traduzione italiana dei documenti nr. 1, 4, 9 e 12 si trova rispettivamente in ISE III, nr. 175 (p. 133); ISE II, nr. 91 (p. 53, solo A); ISE III, nr. 178 (pp. 142-144); ISE III, nr. 182 (pp. 171-172).
7. Come quelle di R. K. Sherk, Rome and the Greek East to the death of Augustus [ TDGR, 4], Cambridge 1984, nr. 38 (controversia fra Melitea e Nartacio, caso nr. 5) e nr. 34 (lettera del pretore Marco Emilio e senatus consultum nella controversia tra Magnesia sul Meandro e Priene affidata al giudizio arbitrale di Milasa, caso nr. 7, II).
8. Su questo, ancora utili P. Viereck, Sermo Graecus quo senatus populusque Romanus magistratusque populi Romani usque ad Tiberii Caesaris aetatem in scriptis publicis usi sunt examinatur, Gottingae 1888, e D. Magie, De Romanorum iuris publici sacrique vocabulis sollemnibus in Graecum sermonem conversis, Leipzig 1905; fondamentale H. J. Mason, Greek Terms for Roman Institutions: a lexicon and analysis (American studies in papyrology 13), Toronto 1974 (citato a p. 152, nt. 389, ma non inserito nella ‘Bibliografia’); vd. ora anche l’analisi di É. Famerie, Le latin et le grec d’Appien. Contribution à l’étude du lexique d’un historien grec de Rome, Genève 1998.
9. Vd. la traduzione di L. et J. Robert, Claros I. Décrets hellénistiques, fasc. I, Paris 1989, p. 90; cfr. l’ampia discussione del temine in Mason, Greek Terms, cit., pp. 155 ss., part. pp. 156-158.
10. Vd. Ph. Gauthier, Compte rendu di Ager, Interstate Arbitrations, cit., in
11. F. Camia, L’intervento di Roma nella controversia territoriale tra Sparta e la Lega achea, in ASAtene 82 (2004), pp. 477-484.
12. Il nr. 4 (controversia tra gli Ambracioti e il koinon degli Atamani affidata al giudizio arbitrale di Corcira: IG IX2 1, nr. 796), il nr. 5 (controversia fra Melitea e Nartacio: Ager, Interstate Arbitrations, cit., nr. 156) e il nr. 7 (controversia tra Priene e Magnesia sul Meandro affidata al giudizio arbitrale di Milasa: Ager, Interstate Arbitrations, cit., nr. 120).
13. T. Corey Brennan, The Praetorship in the Roman Republic, Oxford 2000: BMCR 2001.08.21.
14. Recentissima l’edizione di É. Famerie, Une nouvelle édition de deux sénatus-consultes adressés à Priène (RDGE 10), in ‘Chiron’ 37, 2007, pp. 89-111.
15. Ph. Gauthier, Compte rendu di Ager cit., p. 321.
16. U. Laffi, Cittadini romani di fronte ai tribunali di comunità alleate o libere dell’Oriente greco in età repubblicana, in B. Santalucia (a cura di), La repressione criminale nella Roma repubblicana fra norma e persuasione, Pavia 2009, pp. 127-167, part. pp. 131-143 e pp. 154-163.
17. U. Laffi, Il trattato fra Sardi ed Efeso degli anni 90 a.C., Studi Ellenistici XXII, Pisa-Roma 2010. Ringrazio il prof. Laffi per avermi consentito di leggere in anteprima il volume, dal quale ho tratto numerosi spunti per la redazione di questa recensione.