[Authors and titles are listed at the end of the review.]
Il volume raccoglie i contributi presentati a un convegno italo-tedesco, tenutosi a Palermo nel dicembre 2014, il cui tema centrale è il reciproco influsso di politica, diritto e religione nel mondo greco-romano. In particolare i partecipanti indagano sull’intreccio fra procedure giuridiche e sanzioni religiose nel campo della legislazione, del processo e delle decisioni politiche. Nonostante il tentativo dei curatori di indicare nell’ excursus introduttivo dei nessi fra i temi affrontati, non è facile ritrovare un autentico filo conduttore per quanto riguarda i contributi relativi sia al mondo greco sia al mondo romano (da lamentare l’assenza di indici analitico e delle fonti). I contributi sono ordinati in tre raggruppamenti tematici senza distinzione fra Grecia e Roma: “Procedimenti giuridici e sanzione religiosa nelle relazioni intra- e interstatali” (sei contributi); “Punizione divina e sanzione religiosa: forme, lessico, efficacia” (otto contributi); “Disciplinare il sacro” (nove contributi). In questa rassegna verrà tenuto separato il mondo greco dal mondo romano.
Nel contributo di apertura, Funke propone di individuare nella vicinanza spaziale delle comunità costituenti le Anfizionie l’elemento comune che le caratterizza. Sottolinea inoltre come la progressiva politicizzazione e istituzionalizzazione delle compagini statuali produca effetti anche sulle relazioni intercomunitarie, di cui le Anfizionie rappresentano una delle forme più evolute.
Cusumano riprende in esame la tragica vicenda di Platea nella narrazione di Tucidide, concentrando l’attenzione sulla veste giudiziaria assunta dalla decisione sulla sorte della città. L’Autore si conforma all’opinione dominante: quello messo in atto dagli Spartani deve essere considerato un “processo farsa”, in cui si realizza la “distorsione di ogni forma di procedura e di legalità”, mentre la richiesta dei Plateesi “di argomentare con una macrologia” mirava a restituire “al processo in corso la sua veste formale e consueta” (p. 43). A mio parere, tuttavia, almeno dal punto di vista formale, il processo ai Plateesi mostra caratteristiche tipiche della procedura giudiziaria spartana.1
Drauschke mette in luce come nel trattato di philia fra Anaitoi e Metapioi (IvO 10) ogni violazione dell’accordo giurato darà luogo a un accertamento da parte dei magistrati preposti all’amministrazione del santuario olimpico ( hiaromaoi), con conseguente esclusione dal santuario della parte riconosciuta responsabile. Accertamento che l’Autore ritiene giustamente eccezionale, senza però tentare di fornirne una spiegazione. Fra i pretesi sviluppi paralleli di età successiva è certamente da escludere il riferimento a Hdt. 6.42 (p. 59 n. 54), che riguarda in realtà le dikai apo symbolon.
Knäpper collega la asylia territoriale a situazioni di crisi e di insicurezza nei rapporti internazionali, attribuendo alle concessioni carattere contrattuale. Le motivazioni dei richiedenti (fatte proprie dai concedenti) fanno leva su tre fattori largamente idealizzati: i benefici posti in essere nel passato; la lealtà dimostrata dal richiedente, il comportamento pio nei confronti degli dei.
Nel contributo di Bonanno si mette a confronto il significato attribuito a nemesis nei poemi omerici (riprovazione sociale nei confronti di comportamenti smodati) con quello riscontrabile nella poesia esiodea. Nella Teogonia Nemesis è una delle numerose entità generate dalla Notte: il poeta ne accentua nuovamente la funzione sanzionatoria di cui la collettività si serve per riprovare il comportamento deviante dei propri membri. Ne Le Opere e i Giorni il termine si applica anche alla sanzione che proviene dalle divinità, assumendo anche qui corpo e attributi immortali: tuttavia, anche a seguito del carattere dei testi esaminati, difficilmente traducibile in dati storici, non risulta chiaro in che senso Nemesis partecipi “al buon funzionamento dei procedimenti giuridici e della prassi giudiziaria” (p. 113).
Ingarao esamina l’uso dei termini con cui Erodoto esprime i concetti di vendetta e punizione: la sua conclusione è che non esiste una terminologia specializzata per indicare la punizione divina rispetto a quella umana.
Scharff analizza nel suo contributo l’iscrizione, datata alla prima metà del IV sec. a.C., proveniente dalla città di Dikaia in Calcidica, che contiene un accordo di riconciliazione dopo una stasis. L’Autore sottolinea come nel testo si integrino sanzioni laiche e sanzioni sacrali per garantire l’osservanza del giuramento che accompagna l’accordo. Nonostante il fatto che molte clausole del testo risultino di difficile interpretazione, risulta convincente la tesi dell’Autore secondo cui l’esigenza di fare giustizia in relazione alle offese arrecate va di pari passo con l’intento di ristabilire una pacifica convivenza all’interno della città.
Aletsee accosta l’episodio della violenza esercitata sulla Pizia, così come raccontata nella vita plutarchea di Alessandro, ad altri episodi (di cui il più noto è quello relativo allo scioglimento del nodo gordiano) che trovano la loro spiegazione nel carattere eroico, quindi sovrumano, che la storiografia antica predominante attribuisce al conquistatore macedone.
Lepke riesamina la forma di manomissione, presente soprattutto a Delfi in età ellenistica, che consiste nella vendita dello schiavo al dio. Il contributo è utile per un aggiornamento bibliografico; ma sostenere che il compratore ha un ruolo minimo (p. 155) e concludere che la conclusione del contratto di vendita “in unmittelbarer Nähe zum Gott” serviva ad accentuare la pressione individuale e sociale a rispettarne le clausole (p. 160), non contribuisce a risolvere l’enigma giuridico di questo tipo di manomissioni. Da segnalare a margine che P. Petr. 2 3 non contiene una manumissio post mortem e che in tutto il lavoro il grande giurista Fritz Pringsheim è stato trasformato in Pfringsheim.
Il contributo di Haake viene a integrare i numerosi importanti studi dedicati da questo studioso al ruolo sociale del filosofo nella Grecia antica. L’aspetto più interessante del contributo riguarda ancora una volta il tema dell’ asebeia. Secondo l’Autore i processi per asebeia successivi al 403, ivi compreso quello contro Socrate, erano intentati a scopo politico per sfuggire al divieto di processare per fatti ricompresi nell’amnistia successiva alla caduta dei Trenta. Al contrario gli attacchi ai filosofi condotti in appoggio alla legge di Sofocle (307/6 a.C.), che vietava l’insegnamento della filosofia senza preventiva autorizzazione, non contengono riferimenti ad accuse di asebeia. L’articolo intende comunque sostenere che le accuse di asebeia contro i filosofi erano concomitanti a “starke Erschütterungen der politischen Grundordnung” o a gravi minacce “des gesellschaftlichen Grundkonsenses” (p. 216). Ora, a parte il fatto che questa constatazione rischia di apparire un po’ troppo generica (se non addirittura un hysteron proteron), quel che il contributo lascia tuttora nel dubbio sono proprio la natura del reato di asebeia e i presupposti della sua perseguibilità in giudizio. Sulla falsariga della definizione pseudo-aristotelica contenuta in VV 1251a30, l’Autore definisce asebeia come “Vergehen gegenüber den basalen Elementen des gesellschaftlichen kosmos politischer Gemeinschaften” (p. 215), dove in pratica può rientrare tutto e niente (a parte il fatto che non tradurrei plēmmeleia con “falsches Verhalten”). L’intreccio fra religioso e politico resta dunque ancora da chiarire.
Il contributo di Zimmermann affronta un tema centrale per la problematica trattata in questo volume, in particolare con riferimento al mondo greco: la definizione di lex sacra (dove già risulta ovviamente paradossale che ci si serva di una locuzione latina, benché la locuzione hieroi nomoi, come mette opportunamente in luce l’Autore, non sia estranea alla documentazione, in particolare epigrafica, greca (p. 226-228). Sostenendo che la dicotomia sacro/profano debba ormai essere abbandonata, l’Autore afferma che il carattere sacro di persone, beni o istituzioni deriva o dall’origine divina o dal carattere sacrale conferito a un oggetto (p. 228). Propone quindi, in prima approssimazione, di qualificare come sacre tutte le “Massnahmen der politischen Gemeinschaft zur Verehrung der Götter”, istituendo così uno stretto legame con il culto divino. Ma nel corso dell’esposizione la nozione si amplia fino a comprendere ogni documento che, anche solo implicitamente in forza del contesto, alluda al sacro. La conclusione è che l’unica strada praticabile per redigere un corpus di leggi sacre è di includervi tutti gli elementi che, nel loro contenuto e nelle loro reciproche relazioni, contengano indicazioni riferibile a una “sakral referenzierte Normativität” (p. 231). Se una simile impostazione possa poi tradursi in un risultato concreto resta molto incerto. La ripresa degli studi sulla nozione di sacro nel mondo greco potrebbe probabilmente contribuire a porre su basi più solide i criteri di selezione della documentazione riconducibile alla nozione di “legge sacra”.
Un “superamento della categoria di ‘legge sacra’” (p. 240) è auspicato anche da Biagetti, il quale, collegando documenti epigrafici e testimonianze letterarie riguardanti Cuma eolica, giunge a ribadire la competenza delle autorità ‘secolari’ a legiferare in materia religiosa, sottolineando al contempo l’interesse di un’indagine localistica per tentare di delineare specifiche vie di costruzione del rapporto fra politico, giuridico e religioso.
Passando ora alla parte romana, un posto a parte occupano i cinque contributi (Kuhn, Mecella, Ferri, Motta, Filippini) dedicati al periodo tardo-antico, dove il rapporto fra Cristianesimo e potere imperiale pone problemi evidentemente ben diversi da quelli relativi al rapporto fra potere politico e religione nel mondo pagano. Per questa ragione richiederebbero un esame condotto alla luce di categorie specifiche, andando ben oltre i limiti di spazio qui consentiti.
A problematiche specifiche, indagate in prospettiva diacronica di lungo periodo, sono dedicati i contributi di Terrinoni, Liebs, Buongiorno e Saggioro.
Terrinoni, al termine di un’analisi condotta su testi letterari ed epigrafici, conclude che, per quanto riguarda il pericolo degli incendi, “prevenzione e sanzione furono i due ambiti sui quali diritto e pratica religiosa intervennero a protezione della città” (p. 172).
Magistrale il contributo di Liebs, il quale traccia un’utile profilo del ruolo del giuramento nelle procedure giudiziarie, dall’età arcaica fino al periodo postclassico.
Buongiorno concentra la sua attenzione sulle pronunce del Senato (dall’età repubblicana fino alle testimonianze di Tacito e di Cassio Dione) tendenti a vietare il ricorso a pratiche magiche e vaticinatorie con particolare riguardo alla figura dell’imperatore.
Muovendo dall’analisi di un’ampia sezione dell’opera di Plinio il Vecchio ( NH 28-30), Saggioro sottolinea come il fenomeno magico venisse principalmente percepito come manifestazione verbale, legata alle superstizioni religiose e alla divinazione, capace di modificare la realtà. Vengono quindi esaminati i testi normativi più importanti: dalla lex Cornelia de sicariis et veneficis per finire con il Codice Teodosiano, dove la condanna dei magi e delle loro arti trova una nuova collocazione fra i provvedimenti a difesa dell’ortodossia cristiana.
Concludendo si tratta di un volume ricco di spunti di riflessione e foriero di ulteriori approfondimenti, anche se la vastità dei temi affrontati non consente di raggiungere risultati di sintesi sia pure parziali.
Indice
Daniela Bonanno/Peter Funke/Matthias Haake, Procedimenti giuridici e sanzione religiosa nel mondo greco e romano: un excursus introduttivo (p. 11-18)
Peter Funke, Was die Amphiktyonie im Innersten zusammenhält. Überlegungen zum Wechselspiel von Religion und Politik in zwischenstaatlichen Verfahren im frühen Griechenland (p. 19-34)
Nicola Cusumano, Sanzione religiosa, procedimenti giuridici e disincanto in Tucidide: il dramma di Platea (p. 35-50)
Marie Drauschke, kai stesai eis to hieron. Überlegungen zur Aufstellung zwischenstaatlicher Vereinbarungen in griechischen Heiligtümern (p. 51-62)
Katharina Knäpper, Eunoia, Eusebie, Euergesie. Positive Selbstcharakterisierung als Argumentationsstrategie in Asyliedokumenten des 3. und 2. Jh.s v. Chr. (p. 63-74)
Annarosa Gallo, I sacra del municipio in età medio-repubblicana e il ruolo del senato romano (p. 75-86)
Lisa Stratmann, Zwischen Kult, Krieg und Politik: Priester in der Germania des Tacitus (p. 87-99)
Daniela Bonanno, Figlia della Notte e compagna di Aidos, Nemesis, dike e il senso del limite in Esiodo (p. 103-114)
Giovanni Ingarao, Se a grandi ingiustizie corrispondono grandi punizioni. Alcune riflessioni sul lessico della sanzione divina in Erodoto (p. 115-125)
Sebastian Scharff, Wie versichert man sich der göttlichen Vergeltung? Ein rechtliches Verfahren und seine religiöse Sanktionierung in der Amnestie der Dikaiopoliten (p. 127-138)
Anna-Sophie Aletsee, Der Triumph des Transgressors. Plutarch, Alexander der Grosse und die Pythia (Plu. Alex. 14, 6-7 (p. 139-150)
Andrew Lepke, Apollon kauft einen Sklaven. Legale Fiktion und göttliche Intervention in den delphischen Freilassungsinschriften (p. 151-162)
Alessia Terrinoni, Reprimendis flammis. Gli incendi di Roma tra responsabilità umana e volontà divina (p. 163- 174)
Detlef Liebs, Göttliche Sanktionen im römischen Verfahrensrecht (p. 175-189)
Eva-Maria Kuhn, When justice will not fail. Zum kirchlichen Rechtsgang in der Spätantike (p. 191-203)
Matthias Haake, Asebie als Argument. Zur religiösen Fundierung politischer Prozesse im klassischen und frühhellenistischen Griechenland: das Beispiel der athenischen Philosophenprozesse (p. 207-222)
Klaus Zimmermann, Leges sacrae – antike Vorstellungen und moderne Konzepte. Versuch einer methodischen Annäherung an eine umstrittene Textkategorie (p. 223-232)
Claudio Biagetti, Diritto e religione a Cuma eolica. Prime riflessioni (p. 233-243)
Pierangelo Buongiorno, Pronunce senatorie in materia di divinazione dall’età repubblicana all’età giulio-claudia: fra repressione e normazione (p. 245-256)
Alessandro Saggioro, Continuità e discontinuità nel trattamento giuridico della magia (p. 257-268)
Laura Mecella, Valeriano e la persecuzione anticristiana (p. 269-280)
Giorgio Ferri, L’ultima danza dei Salii: l’élite pagana di Roma e gli imperatori cristiani nel IV secolo (p. 281-294)
Daniela Motta, Sulla politica religiosa di Marciano: fra legislazione, agiografia, storiografia (p. 295-306)
Alister Filippini, Legislazione imperiale e processi giudiziari per crimini religiosi nell’Oriente romano tardoantico (IV-VI sec.): le fonti epigrafiche (p. 307-316)
Notes
1. Si veda A. Maffi, “Recht und Rechtsprechung in Sparta”, in A. Luther, M. Meier, L. Thommen (eds.), Das Frühe Sparta, Steiner Verlag, Wiesbaden 2006, p. 63-72.